Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento".

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;695~art2 · fonte su Normattiva