Art. 2 — Validità delle deliberazioni del Consiglio
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento".
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
