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Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dal l'obbligo dell'assunzione. Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'art. 3 della presente legge, dovra' esprimere il suo motivato parere. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 14 settembre 1950
