Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole province alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art18 · fonte del testo