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I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze I numero di invalidi che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo i occasione di assunzione di nuovo personale, ed in caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art19 · fonte del testo