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I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, ((...)) non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti ((o previa diffida a regolarizzare)) con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.

I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, tolto: non provvedano a cio' direttamente o nonaggiunto: ... non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti aggiunto: o previa diffida a regolarizzare con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art22 · fonte del testo