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I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, ((...)) non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti ((o previa diffida a regolarizzare)) con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
