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I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente o non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art22 · fonte del testo