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Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. ((Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurre l'importo fino alla meta' ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22.)) Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 17 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ((non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
