Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1950 al 16 dicembre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
tolto: 1) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;
tolto: 2) le generalita' degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido e' iscritto.
tolto: Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art17 · fonte del testo