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Presso 18 rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sara' formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art5 · fonte del testo