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Presso 18 rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sara' formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro. ((Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo.))
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
