Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. Leggi il testo vigente →
Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:
- 1)il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;
- 2)tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative, e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;
- 3)una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura, e il grado della sua mutilazione o invalidita' non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
