Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

  • 1)il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e' provvisto e la categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidita' agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;
  • 2)tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative, e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;
  • 3)una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura, e il grado della sua mutilazione o invalidita' non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art6 · fonte del testo