Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara', determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale fara' parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente sara' invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9. Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilira' i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art7 · fonte del testo