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L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara', determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale fara' parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente. Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilira' i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.
Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963
