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[1]Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', corrispondono la tassa annua di lire tre.
[2]Gli avanguardisti di eta' superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei.
[3]Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci.
[4]Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.
[5]Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.
Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934
