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[1]Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', corrispondono la tassa annua di lire tre.

[2]Gli avanguardisti di eta' superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei.

[3]Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci.

[4]Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

[5]Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art11 · fonte del testo