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[1]((Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue:
[2]lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di eta', lire sei per quelli di eta' superiore, lire dieci per chiunque altro.
[3]Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27.
[4]Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.
[5]Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto pero' della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
