Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.
[2]Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.
[3]Per le sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.
[4]Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle centrate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
