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[1]((I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

[2]Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro.

[3]Per le sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi.

[4]Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle centrate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934. 103 parole tolte, 115 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Alle spese d'impianto e di sistemazione deiaggiunto: I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari.

aggiunto: Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro tolto: si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini,aggiunto: .

aggiunto: Per le sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso tolto: del Governo, delle Provincie e dei Comuni aggiunto: dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti tolto: per lo aggiunto: a carico dello Stato e di un quinto tolto: per aggiunto: a carico di ciascuna delle altre due Amministrazionitolto: .

tolto: Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; peraggiunto: , per le dotazioni di armamento, pertolto: . l'ammobiliamento aggiunto: l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campitolto: ; aggiunto: e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi tolto: delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

tolto: Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonche' per la corresponsione di compensi per servitu' di tiroaggiunto: .

aggiunto: Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle centrate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art12 · fonte del testo