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[1]Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del Governo, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni.

[2]Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per. l'ammobiliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

[3]Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonche' per la corresponsione di compensi per servitu' di tiro.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art12 · fonte del testo