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[1]Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:
[2]con le tasse annuali che corrispondono i soci;
[3]con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori;
[4]con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;
[5]con i concorsi degli enti che adoperano i campi;
[6]con offerte dei cittadini;
[7]con i sussidi governativi, provinciali e comunali.
[8]Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934
