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[1]Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

[2]con le tasse annuali che corrispondono i soci;

[3]con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori;

[4]con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

[5]con i concorsi degli enti che adoperano i campi;

[6]con offerte dei cittadini;

[7]con i sussidi governativi, provinciali e comunali.

[8]Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilita' dei rispettivi bilanci.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art13 · fonte del testo