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[1]((Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:
[2]con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti;
[3]con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;
[4]con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi;
[5]con offerte dei cittadini;
[6]con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilita' dei relativi bilanci)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1934 al 9 ottobre 2010
