Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni capitano e' tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

[2]Il proprietario della nave non e' responsabile per le contravvenzioni a tale disposizione.

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art13 · fonte del testo