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[1]Ogni capitano e' tenuto, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.
[2]Il proprietario della nave non e' responsabile per le contravvenzioni a tale disposizione.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
