Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1925
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 423 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:
tolto: «Art. 660. - Se l'urto e' fortuito, o se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti.
tolto: «Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto».
tolto: «Art. 661. - Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a' carico della nave in colpa».
tolto: «Art. 662. - Se vi e' colpa comune, la responsabilita' di ciascuna delle navi e' proporzionata alla gravita' delle colpe rispettivamente commesse; tuttavia, se, attese le circostanze, non si puo' determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilita' e' divisa in parti uguali.
tolto: «I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri e d'altre persone che si trovano a bordo, sono sopportati dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarieta' rispetto ai terzi.
tolto: «Le navi in colpa sono tenute, solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformita' del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.
tolto: «Le indennita' dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza della somma distribuibile».
tolto: «Art. 663. - La responsabilita' stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio».
tolto: «Art. 664. - Avvenuto un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse e' tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri; a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri. « E' egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ave trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove e' diretta. « Il proprietario della nave non e' responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni ».
tolto: « Art. 665. - Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un'altra nave, sia alle persone e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art15 · fonte del testo