Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. 423 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Gli articoli 660, 661, 662, 663, 664 e 665 del Codice di commercio sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

tolto: «Art. 660. - Se l'urto e' fortuito, o se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno sofferti.

tolto: «Questa disposizione si applica anche nel caso in cui le navi oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto».

tolto: «Art. 661. - Se l'urto e' avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni e' a' carico della nave in colpa».

tolto: «Art. 662. - Se vi e' colpa comune, la responsabilita' di ciascuna delle navi e' proporzionata alla gravita' delle colpe rispettivamente commesse; tuttavia, se, attese le circostanze, non si puo' determinare la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilita' e' divisa in parti uguali.

tolto: «I danni cagionati alle navi ed ai loro carichi, ed agli altri effetti e ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri e d'altre persone che si trovano a bordo, sono sopportati dalla nave in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarieta' rispetto ai terzi.

tolto: «Le navi in colpa sono tenute, solidalmente, rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morti e da ferite, salvo rivalsa per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformita' del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

tolto: «Le indennita' dovute alle persone morte o ferite hanno privilegio, in caso di insufficienza della somma distribuibile».

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: «Art. 663. - La responsabilita' stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio».

tolto: «Art. 664. - Avvenuto un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse e' tenuto in quanto lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri; a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri. « E' egualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave, ed il porto ave trovasi iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove e' diretta. « Il proprietario della nave non e' responsabile nel caso della sola contravvenzione alle dette disposizioni ».

tolto: « Art. 665. - Le disposizioni che precedono sono applicabili al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o per omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un'altra nave, sia alle persone e alle altre cose che trovansi a bordo, anche quando non vi sia stato urto ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art15 · fonte del testo