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[1]Qualunque fatto di assistenza o salvataggio che abbia avuto un utile risultato, da' diritto ad un'equa remunerazione.
[2]Se il soccorso prestato rimanga senza risultato, al soccorritore spettera' soltanto il risarcimento dei deterioramenti eventualmente subiti, senza colpa di lui, dalla nave nelle operazioni di soccorso.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
