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Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza o il salvataggio della nave da esso rimorchiata o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possono essere considerati come lo adempimento del contratto di rimorchio.
Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009
