Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nessun compenso e' dovuto dalle persone salvate.

[2]I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo all'assistenza ed al salvataggio hanno diritto ad una equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Testo in vigore dal 24 giugno 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-06-14;938~art9 · fonte del testo