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Il sanitario che, comunque nell'esercizio professionale, riscontri una persona affetta da malattia venerea, e' tenuto a renderla edotta della natura e della contagiosita' della malattia, della obbligatorieta' della cura radicale e delle facilitazioni concesse a tale fine dalla presente legge, delle responsabilita' alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio e della punibilita' degli atti contemplati dagli articoli 554 e 555 del Codice penale. Quando trattasi di minore che non abbia compiuto i 18 anni o di interdetto, il medico deve avvertire immediatamente la persona, cui compete l'obbligo di far curare il malato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2. Per il minore che abbia compiuto gli anni 18, e' in facolta' del sanitario di avvertire, quando lo ritenga opportuno, la persona cui compete l'obbligo di far curare il malato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art4 · fonte del testo