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Il sanitario che constati un caso di malattia venerea che non sia stato ancora accertato da un altro sanitario, deve darne immediatamente notizia al medico provinciale, segnalando le informazioni assunte dalla persona malata circa la fonte del contagio e comunicando, ai soli fini statistici, il sesso, l'eta', il Comune di residenza, della persona presentatasi alla cura, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identita'. Il medico provinciale, ove ragioni di sanita' lo richiedano, puo' fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalita' degli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso. Il sanitario che ometta di eseguire quanto prescritto dal presente articolo o dal precedente art. 4, e' passibile di ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 ed e' deferito all'Ordine dei medici per i provvedimenti disciplinari.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art5 · fonte del testo