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Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una societa' o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle societa' in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;
  • b)paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;
  • c)percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni;
  • d)siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art10 · fonte del testo