Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.
tolto: Il decreto e' immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso in tutti i Comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.
tolto: Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
tolto: Le liste dei candidati non possono comprendere piu' di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art8 · fonte del testo