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[1]La elezione dei deputati ha luogo:

[2]1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

[3]2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;

[4]3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art2 · fonte del testo