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[1]La elezione dei deputati ha luogo:
[2]1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;
[3]2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;
[4]3° con l'approvazione del Corpo elettorale.
Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
