Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La facolta' di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
tolto: Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.
tolto: Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni e' stabilito con la tabella annessa alla presente legge.
tolto: La proposta dei candidati e' fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.
tolto: Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.
tolto: Un regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art3 · fonte del testo