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[1]La facolta' di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

[2]Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

[3]Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni e' stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

[4]La proposta dei candidati e' fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.

[5]Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

[6]Un regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art3 · fonte del testo