Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, e' costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.
tolto: Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.
tolto: La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.
tolto: Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.
tolto: Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.
tolto: La parita' vale approvazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art7 · fonte del testo