Art. 11 — Consiglio
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Il consiglio di amministrazione e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998
