Art. 11 — Consiglio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 novembre 1998 al 9 agosto 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Il consiglio ((...)) e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. I componenti del consiglio ((...)) non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio ((...)) compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del consiglio ((...)) partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.
[2]((...))
Testo in vigore dal 13 novembre 1998 al 9 agosto 2003
