Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 13 — Attribuzioni del presidente

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Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne e' il direttore generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art13 · fonte su Normattiva