Art. 2 — Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 30 novembre di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 6 febbraio 1991
