Art. 21 — Assunzione del personale
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L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di eta' per la partecipazione al concorso e' fissato in quarantacinque anni. ((L'assunzione del personale non dirigente e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale)). Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unita'.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 13 novembre 1998
