Art. 21 — Assunzione del personale
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L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di eta' per la partecipazione al concorso e' fissato in quarantacinque anni. L'assunzione del personale non dirigente e' effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 6 febbraio 1991
