Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 28 — Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero

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dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;
  • b)nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarita' delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art28 · fonte del testo