Art. 28 — Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
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dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;
- b)nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarita' delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998
