Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 29 — Copertura finanziaria

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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 1 gennaio 2006

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