Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 4 — Funzioni dell'ISVAP

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L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa. A tal fine provvede:

  • a)al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
  • b)all'esame e alla verifica dei bilanci;
  • c)alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Compete altresi' all'ISVAP:
  • a)compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;
  • b)procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;
  • c)espletare l'attivita' istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  • d)esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, e' tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;
  • e)proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonche' delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;
  • f)adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;
  • g)promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;
  • h)pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attivita', contenente anche i dati significativi sull'attivita' assicurativa nazionale e comunitaria, nonche' altri studi relativi al mercato assicurativo. Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art4 · fonte su Normattiva