Art. 4 — Funzioni dell'ISVAP
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L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa. A tal fine provvede:
- a)al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
- b)all'esame e alla verifica dei bilanci;
- c)alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Compete altresi' all'ISVAP:
- a)compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;
- b)procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385));
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385));
- e)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385));
- f)adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;
- g)promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;
- h)pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attivita', contenente anche i dati significativi sull'attivita' assicurativa nazionale e comunitaria, nonche' altri studi relativi al mercato assicurativo.
- i)promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 385)); Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1994 al 13 novembre 1998
