Art. 4 — Funzioni dell'ISVAP
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1992 al 15 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
L'ISVAP, in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa. A tal fine provvede:
- a)al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
- b)all'esame e alla verifica dei bilanci;
- c)alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Compete altresi' all'ISVAP:
- a)compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionale e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;
- b)procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;
- c)espletare l'attivita' istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
- d)esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, e' tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;
- e)proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonche' delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;
- f)adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;
- g)promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;
- h)pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attivita', contenente anche i dati significativi sull'attivita' assicurativa nazionale e comunitaria, nonche' altri studi relativi al mercato assicurativo. ((i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri)). Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 15 dicembre 1994
