Art. 1 — Anno finanziario
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La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio e' redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1997 N. 94))
Testo in vigore dal 9 aprile 1997 al 1 gennaio 2010
