Art. 36 — Disponibilità presso aziende di credito
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Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilita' presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010
