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Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1979, salve le diverse decorrenze stabilite nei rispettivi articoli. La decorrenza delle norme relative alla presentazione e all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale e' fissata dall'anno finanziario 1980. Ai fini della gestione in forma sperimentale nell'anno 1979, il bilancio in termini di cassa per l'anno medesimo sara' presentato al Parlamento in apposito documento dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1978. ((Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale)). La disaggregazione e l'analisi del bilancio pluriennale previste dal quarto comma dell'articolo 4 saranno limitate, per l'anno 1979, al primo livello del codice economico e funzionale. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, le disposizioni di cui all'articolo 33 prendono decorrenza in conformita' di quanto stabilito nei commi medesimi.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art37 · fonte su Normattiva