Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata. Alle predette Amministrazioni e' fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione. Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

Testo vigente dal 14 giugno 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art4 · fonte su Normattiva