Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilita' di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti. All'uopo e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 372

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La L. 12 agosto 1974, n. 372 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanita' per i contributi di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974".

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art5 · fonte su Normattiva