Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1967 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni per l'acquisto o la costruzione di navi-cisterna. La suddetta spesa, ripartita in ragione di 500 milioni per l'anno 1966 e 1000 milioni, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1971, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 451/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori), per violazione dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana e dell…

    Art. 3 Rifornimento idrico delle isole minori · Art. 7 Rifornimento idrico delle isole minori · Art. 3 Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-19;378~art7 · fonte del testo