Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
